Categorie: AmbientePublished On: 2 Gennaio, 2019tag = , , , ,

SIN, SIR, VIS e le tante sigle dell’ambiente: cosa significano?

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Gennaio 2, 2019

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Il Testo Unico Ambientale, Dlgs 152/2006, raccoglie le definizioni, le procedure, le competenze e le regole da seguire quando si realizzano opere, impianti (o anche pianificazioni) che possono avere un impatto sull’ambiente inteso come suolo, sottosuolo, acqua e aria.

SIN – Sito di Interesse Nazionale ai fini di bonifica Per definizione stessa, è un sito che si estende per una vasta area, che spesso ha un impatto ambientale e/o sanitario che coinvolge aree ricadenti in più province se non regioni, o che comunque produce effetti negativi su un’area di pregio oppure sottoposta a tutela. Altro fattore importante è il rischio ambientale e sanitario prodotto, specialmente in relazione alla densità abitativa e alla grandezza dell’area. Le modalità attraverso le quali tali siti sono individuati, vengono descritte all’articolo 252 del TUA.

SIR – Sito di Interesse Regionale ai fini di bonifica Ai sensi dell’articolo 36-bis della legge n.134/2012, quando un SIN a seguito di ricognizione da parte del ministero dell’ambiente perde i requisiti per essere tale, passa in gestione direttamente alla Regione in cui si trova. Sempre secondo questa legge, su richiesta della regione interessata può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale. Il documento in cui trovare le dovute informazioni sulle procedure di bonifica diventa così il Piano Regionale Bonifiche, che è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

VIA – Valutazione di Impatto Ambientale E’ per definizione il processo che valuta l’impatto ambientale relativo ad un’opera o ad un impianto. Tale procedimento comincia con la presentazione di un progetto e di annesso studio di impatto ambientale, seguito da consultazioni con gli enti competenti; è inoltre prevista la possibilità per la cittadinanza di presentare osservazioni al progetto. Un provvedimento di VIA positivo rappresenta di fatto la compatibilità ambientale di quanto presentato e l’avvio alla realizzazione.

VAS – Valutazione Ambientale Strategica Valutazione ambientale di piani e programmi, ossia leggi, delibere o progetti che prevedano una pianificazione con possibili effetti sull’ambiente: si fa l’esempio di piani regolatori comunali, piani regionali sui rifiuti o trasporti, programmi integrati di intervento, ecc. Il primo passo consiste in una verifica di assoggettabilità, ossia della necessità di valutare l’effettiva necessità di avviare la procedura per un certo piano. Se viene riscontrata questa necessità, viene poi elaborato un rapporto ambientale su quanto previsto dal piano e vengono svolte consultazioni. Il procedimento si conclude con l’espressione di un parere motivato (positivo o negativo), l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

VIS – Valutazione di Impatto Sanitario E’ la valutazione predisposta dal proponente di un progetto avente impatto ambientale sulla base delle linee guida del Ministro della salute al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare alla salute della popolazione. Si basa su studi di natura epidemiologica ed è attualmente prevista per gli impianti di produzione di energia con potenza installata superiore a 300 MegaWatt, ossia di competenza nazionale.

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale E’ il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione, affinché siano rispettate le condizioni dettate dal provvedimento di VIA. Tale autorizzazione è soggetta a rinnovo periodico, può essere inoltre sottoposta a variante non sostanziale oppure a variante sostanziale (che necessita di un nuovo esame). In occasione di particolari novità a livello di legge può essere predisposto anche un riesame per valutare la conformità con la nuova normativa vigente.

VINCA – Valutazione di Incidenza E’ un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000. Non può quindi essere effettuata se il progetto presentato non ricade in prossimità di aree naturali protette.

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale Il D.Lgs.n.112 del 1998, prevede all’articolo 74 commi 2,3 e 4 che “Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione.” Tale presupposto consente alle Regioni di dichiarare tali aree come “ad elevato rischio di crisi ambientale”. La dichiarazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile una sola volta: le regioni, con questo atto, devono provvedere ad un piano di risanamento avente come obiettivo la rimozione delle situazioni di rischio, nonché ripristinare le condizioni ambientali.