Pianificare la transizione ecologica: evoluzione normativa ed analisi di scenario per obiettivi a breve, medio e lungo termine
La transizione ecologica è un processo che richiede una pianificazione di ampio respiro, con criteri
da stabilire fin da subito insieme a tutte quelle procedure da attuare e indicatori da tenere
costantemente sotto controllo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Sebbene il
continuo miglioramento della qualità ambientale e la riduzione degli impatti e dell’uso di materie
prime siano princìpi universalmente riconosciuti, la loro attuazione pratica si è spesso scontrata con
politiche che li consideravano come trade-off rispetto al lavoro e alla produzione industriale: la
novità di questa transizione è quella di portare avanti un’idea di sostenibilità nuova, che non
soltanto concilia le necessità sociali come l’occupazione bensì crea nuovi posti di lavoro.
Da questo concetto è facile capire perché transizione non è solo ecologica, ma anche transizione
agro-ecologica, transizione energetica, transizione digitale e transizione occupazionale nei nuovi
mestieri. Una nuova governance è stata quindi realizzata attraverso il riordino delle competenze
ministeriali, con il passaggio di competenze dal ministero dello sviluppo economico al ministero
dell’ambiente dando vita al ministero della transizione ecologica. Al tempo stesso è stato istituito il
comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che racchiude tutti i ministeri coinvolti
e realizzare un Piano per la Transizione Ecologica che svolga da coordinamento su materie quali
emissioni e qualità dell’aria, mobilità sostenibile, dissesto idrogeologico, uso di risorse ed economia
circolare.
La spinta alla Transizione proviene da diverse necessità ormai non più negabili o procrastinabili:
anche l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile, tra i quali figurano oltre alla lotta ai cambiamenti climatici, la tutela dell’ambiente e
all’energia pulita per tutti anche città sostenibili, salute, innovazione e lavoro dignitoso. Anche il
Recovery Plan impone che i piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) debbano fare in modo che
nessuna delle misure inserite vadano ad arrecare un danno significativo ai target ambientali.
L’adozione del principio definito appunto come “do no significant harm” ha comportato l’adozione
di linee guida da parte dell’Unione Europea per indirizzare gli Stati Membri nelle fasi istruttorie del
proprio Piano. A tal proposito sono stati meglio definiti 6 criteri da rispettare nelle misure contenute
nei piani al fine di non arrecare un danno significativo, in conformità con i 6 punti stabiliti dal
Regolamento UE 2020/852 per la definizione di prodotti, servizi ed attività economiche in un
framework di investimenti sostenibili: emissioni significative di gas climalteranti, emissioni che
incrementano l’impatto sulla salute e sulla natura, impatti sull’uso delle acque superficiali e
sotterranee, azioni in contrasto con l’economia circolare e la riduzione della produzione dei rifiuti,
azioni che non si conciliano con la strategia di prevenzione e controllo dell’inquinamento in ogni
matrice ambientale e infine azioni in contrasto con la tutela e ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi.
L’analisi degli scenari futuri porta quindi ad una pianificazione orientata anche a breve termine a
tutti gli aspetti finora considerati, nella quale ogni target sulle fonti di energia dovrà considerare
anche l’efficientamento energetico e il risparmio energetico. Su questo fronte non si può tenere
conto soltanto delle strutture private ma anche delle strutture pubbliche, attraverso
l’aggiornamento della Strategia per la riqualificazione del parco immobiliare nazionale (STREPIN).
Importante sarà in questa fase avere definizioni al passo con i tempi e con gli obiettivi futuri: ben
sappiamo che ad esempio nell’economia circolare, nell’arco di pochi anni, sono nate 114 definizioni
diverse in 17 diversi framework (3R, 4R, 5R) tutti incentrati solo sulla gestione dei rifiuti, mentre
l’economia circolare è definita dalle direttive UE come l’anello mancante per passare da
quell’economia lineare, basata sul paradigma estrai-produci-consuma-getta, ad una vera rivoluzione
economica in un mondo che è passato da avere tante risorse naturali e bassa disoccupazione ad
avere poche risorse e tanta disoccupazione. Su questi aspetti bisogna saper guardare al futuro,
tenendo in considerazione anche i tempi necessari affinché le aziende possano aggiornare le proprie
linee di produzione in un’ottica di circolarità o in una chiave di lettura diversa nella quale non si
vendono più dei beni ma i servizi associati ad essi.
L’evoluzione normativa assume quindi un ruolo centrale ma che al tempo stesso presenta approcci
talvolta differenti da continente a continente: la Cina ha un approccio Top-Down alla transizione
mentre al contrario l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America seguono un modello meglio
inquadrabile come Bottom-Up nel quale il mercato, attraverso la domanda di prodotti a minor
impatto ambientale da parte della società civile, svolgerà un ruolo determinate per la transizione
ecologica. In questo contesto la digitalizzazione del Paese, intesa non soltanto come snellimento
procedurale ma come interoperabilità di dati anche tra strutture con mission diverse, sarà un driver
determinante anche per gli enti di ricerca e le Agenzie Regionali: il ruolo del SNPA, come supporto
per informazione ambientale, è senza dubbio primario e dovrà ulteriormente ampliarsi per seguire
il miglioramento continuo previsto dalle certificazioni dei sistemi di gestione a livello non soltanto
ambientale ma anche energetico e di circolarità, nonché delle relative integrazioni tra loro.
Riferimenti:
Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience
Facility Regulation, Commission Notice 12.2.2021 C(2021) 1054 final
Julian Kirchherr, Denise Reike, Marko Hekkert, “Conceptualizing the circular economy: An analysis
of 114 definitions” – Resources, Conservation and Recycling, Volume 127, 2017, Pages 221-232, ISSN
0921-3449, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005
On. Ilaria Fontana
Sottosegretaria di Stato_MiTE
Ing. Pierluigi Rossi